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AUTONOMISTI SICILIANI: UNA FALSA ESIGENZA A cura di: Dott. Marco Montalto, Altaforte-Destra Universitaria |
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Palermo 04/04/2007 A corollario e istantanea conferma di quanto sostenuto da Marco Montalto, nell'articolo qui a fianco pubblicato, riportiamo la notizia dell'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione del fondatore del Movimento autonomista "Nuova Sicilia", l'ex Vice presidente della Regione siciliana Bartolo Pellegrino. Gli inquirenti sottolineano che il noto politico avrebbe fatto "mercimonio delle proprie funzioni di assessore"( carica, Territorio e Ambiente, che ricoprì dal 2001 al 2003 - giunta Cuffaro ) per avvantaggiare gli interessi dei mafiosi nel settore edilizio e urbanistico. Che dire.... rileggete le conclusioni dell'articolo. Se questa è la "nuova" Sicilia ci pare somigli in modo impressionante alla vecchia. |
Negli ultimi anni, si è largamente diffuso, nel linguaggio politico locale, il termine AUTONOMIA-AUTONOMISMO, arrivando a costituire, di fatto, la matrice ideologica e dottrinaria -nonchè le finalità politiche- di nuovi partiti isolani sia di centro che di "destra" tale da escludere dal linguaggio corrente tematiche importanti quali la famiglia, l’immigrazione, la sicurezza, la difesa dei prodotti locali ecc.. e l’insieme dei valori etici e morali che dovrebbero stare alla base di un programma politico. In questo breve scritto, cercherò di svelare le false pretese di questi sedicenti autonomisti, mostrandone l’incoerenza con le mutate condizioni istituzionali, che non conoscono –ma non voglio credere a tale ignoranza- o per mala fede. Ma che cosa è in sintesi l’autonomismo? L'autonomismo è la tendenza degli abitanti di un territorio ad ottenere maggiore o totale capacità di decidere e agire liberamente, senza dipendere dalla volontà altrui. È anche la tendenza di uno Stato a realizzare il decentramento o l'autonomia amministrativa. L'ideologia viene spesso correlata col federalismo oppure si riferisce a una forma di auto-governo delle regioni o delle entità amministrative minori rispetto al potere dello Stato centrale. Tuttavia, oggigiorno, il rapporto tra i vari livelli di governo, va rivisto nella logica del nuovo impianto costituzionale. Infatti il rapporto tra Stato, territorio e sovranità è messo in discussione dalla revisione in senso autonomistico della forma di Stato e dal rilievo che si da al territorio dal nuovo impianto del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Attraverso le nuove autonomie che costituiscono la Repubblica si è voluto garantire una più attuale democraticità, avvicinando alle amministrazioni locali ed ai loro territori i processi di governo e di gestione, rendendo il Comune l’amministrazione che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Autonomie che divengono pertanto il livello di governo dove programmare l’uso del territorio e definire lo sviluppo economico e sociale delle comunità. L’ art. 114 ci dice infatti che: << la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato [1] >>. Questa disposizione è il risultato di una delle modifiche apportate alla Costituzione dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 che di fatto ribalta lo schema di riparto delle funzioni amministrative [2] . In particolar modo l’art. 118 specifica che: <<Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà>>. Quindi i principi costituzionali e fondamentali che regolano i rapporti tra i livelli di governo sono: Il principio di sussidiarietà: Stabilisce che le attività amministrative dovrebbero essere svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni), e che può essere delegata ai livelli amministrativi territoriali superiori (province, città metropolitane, regioni, stato) solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. Si parla di sussidiarietà verticale quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici, e di sussidiarietà orizzontale -ultimo comma dell’art.- quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata e\o volontaristica. Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto: -in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio; -in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime. Il principio di adeguatezza: Stabilisce che l'entità organizzativa che è potenzialemente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà. Dal combinato di questo principio con il principio di sussidiarietà, si ricava che se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa, che per il principio della sussidiarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio, questa funzione deve essere attribuita all'entità amministrativa territoriale superiore. Il principio di differenziazione: Stabilisce che nell'assegnare una potestà amministrativa, si devono considerare le caratteristiche degli enti amministrativi riceventi; queste sono caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali che possono variare anche in misura notevole nella realtà del paese. Per quanto riguarda le Regioni, la legge cost. 18 ottobre 2001 n.3 ha profondamente modificato lo schema di riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni, riconoscendo a quest’ultime competenze generali e residuali ed al primo solo competenze enumerate e puntualmente individuate, secondo modalità che ricalcano quelle adottate nel quadro di ordinamenti generalmente classificati come ordinamenti federali. La citata legge ha completato l’opera riformando la distribuzione dei poteri fra centro e periferia, e però incidendo non solo sulla posizione delle regioni ma anche su quella dei minori enti locali, e ciò a partire dallo stesso art.114 Cost, la cui interpretazione dopo la riforma non appare facile, in quanto annovera- apparentemente con lo stesso rango o posizione costituzionale- Regioni, Comuni, Provincie, Citta Metropolitane e lo stesso Stato, qualificandoli come enti componenti della Repubblica. La costituzione assegna alle regioni poteri legislativi e amministrativi. Tuttavia, alle Regioni non sono riferite funzioni giurisdizionali, nè esse hanno poteri legislativi o amministrativi in materia di giudici o di giurisdizione. Cosicché l’oggetto della legislazione regionale risulterebbe costituito dalle politiche pubbliche e dai rapporti tra la Pubblica Amministrazione e gli amministrati. Il vecchio assetto costituzionale si limitava ad assegnare alle Regioni, in relazione ad alcune materie espressamente enumerate poteri legislativi da esercitare entro i principi definiti dalla legge dello Stato. Il nuovo art. 117 ripartisce i poteri legislativi ordinari tra lo Stato e le Regioni, elencando prima le materie di competenza Statale e poi quelle di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre tutte quelle che non sono elencate né come materie di competenza esclusiva statale, né come materie di competenza concorrente, sono attribuite alla potestà legislativa delle Regioni. Il nuovo articolo stabilisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie nelle quali la Costituzione non prevede una potestà legislativa statale. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare -organizzazione e svolgimento delle funzioni- spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Va rilevato, ancora, che la disciplina delle Regioni a Statuto speciale sia venuta avvicinandosi, per molti aspetti, a quella delle Regioni a Statuto ordinario. I poteri legislativi delle Regioni a Statuto Speciale [3] (e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano) sono disciplinati dallo Statuto di ciascuna Regione, approvato con legge costituzionale, che costituisce per ciascuna Regione l’equivalente delle disposizioni del Titolo V per le Regioni ordinarie. Tuttavia, ad evitare che dopo la riforma costituzionale le Regioni speciali (i cui Statuti sono rimasti immutati per quanto riguarda le funzioni) si trovassero in una situazione di minore autonomia, l’art. 10 della legge cost. n.3/2001 ha disposto che <<sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti>> le disposizioni della stessa legge costituzionale <<si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Provincie autonome di trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite>>. Il vecchio titolo V, inoltre, poneva altresì alle leggi regionali determinati vincoli e limiti. Infatti le norme regionali non dovevano essere in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni. Ogni riferimento all’interesse nazionale ad al controllo di merito è statto cancellato. Gli unici strumenti che lo stato avrebbe a sua disposizione per garantire le esigenze unitarie e gli interessi non frazionabili sarebbero quelli indicati nell’art.117 Co. 2 e 3: lo stato potrebbe legiferare solo in nome della tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile, dei livelli essenziali e della tutela dell’ambiente. Per ultimo, ma non per importanza, prende forza il principio costituzionale della leale collaborazione, applicato ai rapporti tra Stato e Regioni nelle materie in cui vi sia un intreccio tra interessi e competenze. Ciò costringe lo Stato e le Regioni a non agire unilateralmente, ma a cercare forme di coordinamento tra livelli di governo. Ma allora, se le cose stanno così perché questo uso e abuso improprio della parola autonomia- autonomismo sulla bocca di tutti questi politicanti –o meglio mercanti- siciliani? La risposta è facile. Si tratta semplicemente di uno specchio per le allodole. Il fine altro non sarebbe che il rafforzamento di un certo potere più o meno personalistico. Politici autonomisti che tanto criticano Roma, i partiti nazionali ed il sistema “centralistico” – ormai non così pressante- scordandosi di fatto o non volendo ammettere che se oggi la Sicilia è ridotta a Terzo Mondo, lo si deve alla classe politica siciliana, corrotta ed incapace, di cui questi sedicenti autonomisti ne sono gli avallatori ed i continuatori. Un sistema teso all’occupazione integralista, attraverso questi pseudopartiti, di tutte le leve di potere esistenti all’interno dell’apparato politico regionale, provinciale e comunale e che mette in evidenza, soprattutto in Sicilia come sono tornate a prevalere le più grette e intollerabili pratiche politiche fondate sui personalismi, sulla concessione di privilegi, sulle vendette trasversali, sul clientelismo più becero ed immorale. Insomma un “fanfanismo” di democristiana memoria [4]. Non bisogna dimenticare che l'autonomia siciliana di fatto è stata tradita per circa 60 anni, ma non dal potere centrale bensì da tutti quei rappresentanti politici siciliani che hanno determinato il fallimento delle politiche istituzionali locali come i Comuni, le Provincie ed in definitiva la Regione. Bisogna inoltre sottolineare che la stessa classe politica anche quando veniva eletta per rappresentare le istanze della Regione nelle istituzioni nazionali, hanno, una volta varcato lo stretto, “dimenticato” l’appartenenza e la rappresentanza della loro terra. Quante volte istanze legate all’agricoltura, all’industria, alle infrastrutture siciliane sono state -e sono- barattate in cambio di favoritismi personali e politici a favore di provvedimenti che favorendo altre zone del territorio nazionale, di fatto, hanno danneggiato -e danneggiano- la Sicilia. Riporti: [1] In precedenza il medesimo articolo così disponeva: " La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni". [2] Ma già la legge n.59 del ‘97, nota come legge Bassanini, attribuiva al governo la delega per conferire a Regioni ed enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità. [3] La Sicilia fu costitutita come regione a statuto speciale già nel 1946 (R.D.Lgs. 455/1946), convertito in norma costituzionale con la l. cost. n.2 del 1948., per cui il suo statuto è anteriore alla Costituzione italiana. [4] Un discorso, questo, riferibile anche ai partiti nazionali sia di centro, di sinistra ed anche di destra. Per approndire... Testi consigliati: S. Bartole - R. Bin - G. Falcon - R. Tosi - Diritto regionale, Edizioni Il Mulino I.M. Marino, S. Licciardello, A. Barone - L’uso del territorio, Milano Giuffrè Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001). |